Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Contratti verbali – Decorrenza del beneficio (nota Min. Economia e finanze 8.4.2016 n. 8876).
Il co. 10 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dal 1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale. Tra le altre condizioni, per fruire del beneficio è necessario che il contratto sia registrato. Superando l’interpretazione fornita nella nota 29.1.2016 n. 2472/DF, con la nota 8.4.2016 n. 8876 il Dipartimento delle finanze ha precisato che per i contratti verbali di comodato stipulati tra genitori e figli la riduzione della base imponibile di IMU e TASI decorre dalla data di conclusione del contratto stesso.