Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall’impresa
Al fine di garantire l’attività di controllo, il co. 36-sexiesdecies dell’art. 2 del suddetto DL 138/2011 stabilisce che l’impresa concedente (sia individuale che collettiva) ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore devono comunicare all’Agenzia delle Entrate (Anagrafe tributaria) i dati relativi ai beni concessi in godimento. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento fiscale dovrebbe: