Nel DL Rilancio, l’ecobonus al 110% rappresenta senza indugi, una delle novità più attese dai contribuenti, i quali potranno portare avanti lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico praticamente “gratis”.
Il motivo risiede nella possibilità di cedere il credito alle imprese che hanno fatto gli interventi, o alle banche. Per accedere al bonus però, ci sono requisiti (con relative attestazioni) e scadenze da rispettare. Ad essere coperte infatti, saranno tutte le spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Requisiti per accedere al super ecobonus 110%
Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dopo essersi confrontato con alcuni esperti del mondo dell’edilizia, ha ideato il super ecobonus, con l’obiettivo di implementare gli investimenti green.
Il bonus infatti, viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche (o la massima), che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo da professionisti abilitati e iscritti all’albo.
I beneficiari della super detrazione sono stati indicati dal comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
I lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se adibiti a prima casa, mentre sulle seconde case, si possono fare solo se le stesse fanno parte di un condominio o se gli interventi riguardano le parti comuni. Questa clausola sta a sottolineare ulteriormente, quanto il super ecobonus sia rivolto soprattutto alla riqualificazione energetica dei condomini.
Quali sono gli interventi interessati dal super ecobonus?
I lavori coperti dal credito d’imposta del 110% in ambito di riqualificazione energetica sono i seguenti:
- cappotto termico, che deve coprire più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, per una soglia massima di € 60.000 per ogni unità immobiliare dell’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore. Il tetto massimo di spesa è di € 30.000 euro per ogni unità immobiliare, e riguarda anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. La spesa massima è di € 30.000 ed anche in questo caso è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Ad accompagnare questi, che sono i cosiddetti interventi “trainanti”, ci sono anche i lavori che riguardano:
- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (come infissi e caldaia a condensazione)
- il montaggio di pannelli solari;
- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- la realizzazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche.
Ultime precisazioni sul super ecobonus al 110%
Trattandosi di un Decreto che prevede alte somme di investimento, altrettanto alta sarà l’attenzione rivolta alla verifica degli attestati da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Coloro che rilasciano un’attestazione infedele sono esposti al rischio di una sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 15.000.
Inoltre, in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione.
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