Riforma del diritto penale tributario - D. Lgs. 24.9.2015 n. 158 - Ulteriori novità - Studio Blescia

Novembre 27, 20150

1 PREMESSA

Oltre a quanto illustrato nella precedente Circolare, il DLgs. 24.9.2015 n. 158, di riforma del sistema delle sanzioni penali tributarie, entrato in vigore il 22.10.2015, incide anche su ulteriori disposizioni del DLgs. 10.3.2000 n. 74.
In particolare, sono state introdotte rilevanti modifiche in materia di:

  • confisca;
  • causa di non punibilità;
  • circostanze del reato;
  • custodia giudiziale dei beni.

2 CONFISCA

Viene introdotto nel DLgs. 74/2000 il nuovo art. 12-bis, con cui si attribuisce una più coerente collocazione normativa alla disposizione relativa alla confisca, istituto già applica-bile ai reati tributari – dall’1.1.2008 – in virtù dell’art. 1 co. 143 della L. 244/2007 (contestualmente abrogato dal DLgs. 158/2015).

2.1 CASI DI CONFISCA

La nuova norma prevede, al co. 1, che, “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.
Trattasi, dunque, di un’ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato.
Confisca per occultamento o distruzione di documenti contabili
La norma non ha una portata innovativa rispetto alla precedente disciplina, se non nella parte in cui include tutti i reati tributari (testualmente “uno dei delitti previsti dal presente decreto”), compreso dunque l’art. 10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili), non preso in considerazione dalla disposizione previgente.
Tale fattispecie, infatti, era stata stralciata probabilmente in ragione dei dubbi circa la possibilità di configurare rispetto ad essa un profitto o un prezzo. È stato, peraltro, rilevato come in varie occasioni, una volta contestata la condotta illecita di occultamento e distruzione, l’Amministrazione finanziaria abbia poi proceduto all’accertamento di maggiori imposte con la metodologia induttiva e, sotto il profilo penale, l’imposta evasa è stata proprio quantificata nella maggiore imposta rettificata dagli uffici.

2.2 PAGAMENTO ALL’ERARIO

Di nuova formulazione è la disposizione di cui al co. 2 dell’art. 12-bis, secondo cui “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in pre-senza di sequestro”.
In tal modo vengono privilegiate le pretese dell’Erario rispetto a quelle più strettamente “punitive”, coerentemente alla ratio che informa le nuove previsioni relative alla causa di non punibilità e alla circostanza attenuante per estinzione del debito tributario (sulle quali ci si soffermerà tra breve).
Peraltro, tale questione si è già posta nella giurisprudenza che, in alcune pronunce, ha stabilito che la restituzione all’Erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo perseguito con la confisca e, prima di essa, con il sequestro a essa strumentale, che non possono riguardare le somme che abbiano già formato oggetto di restituzione (cfr., tra le altre, Cass. 24.7.2012 n. 30140 e Cass. 11.3.2011 n. 10120).
Ovviamente, “nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta” (così recita l’ultimo periodo del nuovo art. 12-bis co. 2 del DLgs. 74/2000).

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Luigi Blescia

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