Riforma del contenzioso tributario Novità del D. Lgs. 24.9.2015 n. 156 - Studio Blescia

Novembre 26, 20150

Novità del D. Lgs. 24.9.2015 n. 156

 

1 PREMESSA

Con il DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato sul S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale 7.10.2015 n. 233, è stato riformato il sistema del contenzioso tributario.

I tratti salienti della riforma consistono nella revisione di diversi aspetti che caratterizzano il sistema processuale tributario, riguardanti, ad esempio, la conciliazione giudiziale, le spese processuali e il regime di esecutività delle sentenze.

Ove non disposto diversamente, le novità si applicano dall’1.1.2016.

 

2 DIFESA DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Viene estesa alla totalità degli enti impositori e, in particolare, all’Agente della Riscossione nonché ai soggetti iscritti all’albo dei c.d. “concessionari locali” (che riscuotono ad esempio l’IMU/TASI per conto dei Comuni) la possibilità di essere assistiti in giudizio mediante propri funzionari, senza necessità, dunque, di rivolgersi ad un difensore abilitato, come un dottore commercialista o un avvocato.

Prima, invece, solo le Agenzie fiscali e gli enti locali potevano stare in giudizio senza difensore, e non altri soggetti come gli Agenti della Riscossione.

 

3 DIFESA DELLE AGENZIE FISCALI

Nel sistema pregresso, l’ufficio poteva essere patrocinato dall’Avvocatura dello Stato nel secondo grado di giudizio.

Il DLgs. 156/2015 estende, per l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, tale patrocinio anche agli altri gradi di giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie (quindi, principalmente, al primo grado).

 

4 DIFESA PERSONALE DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente, prima del DLgs. 156/2015, poteva stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore solo se il valore della lite, inteso come maggior tributo richiesto al netto di sanzioni e interessi, non superava i 2.582,28 euro.

Tale limite viene innalzato a 3.000,00 euro, e si computa sempre vagliando le sole maggiori imposte pretese nell’atto.

 

5 PROCURA AL DIFENSORE E RELATIVI VIZI

L’incarico al difensore (ad esempio, dottore commercialista), di norma, viene conferito mediante apposito atto in calce o a margine del ricorso e, in detta ipotesi, il difensore può certificare l’autenticità della firma della parte. Tuttavia, la procura può anche essere conferita successivamente, in maniera orale in udienza, dandone atto a verbale.
Dovrebbe essere ora pacifico che il mancato conferimento della procura in calce o a margine del ricorso non causa alcuna inammissibilità, potendo questa essere rilasciata altresì in udienza.

Viene espressamente ammessa, confermando quanto già affermato in giurisprudenza, l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c., secondo cui il giudice, ove rilevi un difetto di rap-presentanza, di autorizzazione, di assistenza o un vizio che determina la nullità della procura, assegna alle parti un termine perentorio per regolarizzare la situazione (ad esempio, per il rilascio della procura nella forma corretta). L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

 

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Luigi Blescia

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