Richiesta di nuova dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti dalla rateizzazione - Studio Blescia

Luglio 14, 20150

1 PREMESSA

L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione “ordinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”).
Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.
Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.

La disciplina della rateazione richiede che il debitore dimostri lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.
In base alle direttive emanate da Equitalia, il debitore raggiunto da una cartella di pagamento o da un accertamento “esecutivo” può:

  • chiedere una dilazione “ordinaria”, semplicemente presentando la domanda, fino a 72 rate mensili, per gli importi fino a 50.000,00 euro;
  • chiedere una dilazione “ordinaria”, fino a 72 rate mensili, dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria (ad esempio esibendo la certificazione ISEE per le persone fisiche, o determinati documenti contabili per le società, come i bilanci), per gli importi superiori a 50.000,00 euro;
  • chiedere una dilazione “straordinaria”, fino a 120 rate mensili, dimostrando il grave stato di difficoltà finanziaria.

L’art. 11-bis del DL 66/2014, così come modificato dal DL 192/2014 conv. L. 11/2015, ha indotto una forma di dilazione particolare per i contribuenti che, alla data del 31.12.2014, erano decaduti da una dilazione dei ruoli già concessa, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il 31.7.2015. Di fatto, vengono riaperti i termini per la riammissione alla dilazione dei ruoli, che, nella versione originaria della norma, riguardava i contribuenti decaduti entro il 22.6.2013 (entrata in vigore del DL 69/2013), che avevano presentato domanda entro il 31.7.2014.

Dovrebbe essere irrilevante, ai fini dell’accesso a tale dilazione, la tipologia di debito rateizzata; quindi, sempre che si tratti di decadenza da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (in sostanza, di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti “esecutivi”), rientrano nel befeficio, tra le altre, le rateazioni sia di tributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ICI, IMU, ecc.) che di contributi dovuti all’INPS o di premi INAIL.

 

2 DECADENZA DALLA DILAZIONE

Nella versione attuale dell’art. 19 del DPR 602/73 così come modificato dal DL 69/2013, il debitore decade dalla dilazione se non paga otto rate del piano, anche non consecutive.
Prima di tali modifiche, entrate in vigore il 22.6.2013, il debitore sarebbe decaduto dalla dilazione in caso di omesso pagamento di due rate consecutive del piano.
Si segnala che, in base alla versione dell’art. 19 del DPR 602/73 antecedente alle modifiche apportate dal DL 16/2012 (entrate in vigore il 2.3.2012), la decadenza si sarebbe verificata con il mano versamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive.

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Luigi Blescia

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