Riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti Novità del D. Lgs. 24.9.2015 n. 159 - Studio Blescia

Ottobre 16, 20150

PREMESSA

L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione “ordinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”).
Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.
Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.
La disciplina della rateazione è stata riformata dal D.Lgs. 24.9.2015 n. 159. Tra le principali novità, si segnala che:

  • per gli importi sino a 50.000,00 euro, la rateazione è concessa su istanza di parte, per cui non è necessario dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica;
  • la decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, e non più otto;
  • se il debitore decade dalla dilazione, può essere riammesso a condizione che, quando presenta la domanda, abbia pagato le rate scadute;
  • la presentazione della domanda osta all’adozione dell’ipoteca esattoriale, del fermo dei beni mobili registrati (ma non invalida quelli già disposti) e di nuove azioni esecutive;
  • l’accoglimento della domanda, unito al pagamento della prima rata, sospende le esecuzioni in corso, salvo la presenza di atti espropriativi “irreversibili” (si pensi all’esito positivo dell’incanto o all’istanza di assegnazione).

Le novità del D. Lgs. 159/2015 operano dalle dilazioni concesse a decorrere dal 22.10.2015.
Tuttavia, va evidenziato che il Legislatore, in varie ipotesi, ha di fatto confermato la prassi di Equitalia (vedasi il comunicato stampa 8.5.2013, ove è stato affermato che, per importi sino a 50.000,00 euro, non sarebbe stata richiesta alcuna documentazione ai fini della dilazione).

RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE PER I CONTRIBUENTI DECADUTI

L’art. 15 co. 7 del D.Lgs. 24.9.2015 n. 159 ha introdotto una riammissione alla dilazione per i contribuenti che, nei 24 mesi antecedenti il 22.10.2015 (entrata in vigore del decreto), sono decaduti da una dilazione già concessa, se la domanda viene presentata entro il 21.11.2015.
Si evidenzia che, nel sistema antecedente alle modifiche del D.Lgs. 159/2015, la decadenza dalla dilazione si sarebbe verificata con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
In assenza di dati normativi contrari, la riammissione dovrebbe essere possibile anche per coloro i quali risultano decaduti da una precedente riammissione alla dilazione (si pensi alla riammissione concessa dall’art. 11-bis del DL 66/2014, come modificato dal DL 192/2014, che aveva riammesso alla dilazione i contribuenti che, al 31.12.2014, erano decaduti da una pregressa dilazione, se la domanda fosse stata presentata entro il 31.7.2015).

 

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