Professionisti “senza Cassa” - Studio Blescia

Marzo 16, 2015

L’Approfondimento: professionisti senza cassa

Professionisti “senza Cassa” iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati – Aliquote contributive – Conferma della misura del 27% – Novità del DL milleproroghe convertito (circ. INPS 11.3.2015 n. 58)Modificando la precedente circ. n. 27/2015, l’INPS comunica che l’art. 10-bis del DL 192/2014 (il c.d. “Milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 11/2015, ha rideterminato l’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata (i c.d. professionisti “senza Cassa”), che non risultino che iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie, né pensionati, nelle seguenti misure:

  • 27% per gli anni 2014 e 2015;
  • 28% per l’anno 2016;
  • 29% per l’anno 2017.Con specifico riferimento ai contributi dovuti per il 2015, l’Istituto conferma, dunque, che, per i lavoratori “parasubordinati” senza partita IVA (ossia lavoratori a progetto e figure “assimilate”, quali collaboratori coor-dinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali), l’aliquota contributiva previdenziale aumenta:
  • dal 22% al 23,50%, del 2014, nel caso di soggetti iscritti alla Gestione separata assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o pensionati;
  • dal 28% al 30%, nel caso di lavoratori non iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatorie e non titolari di pensione, tenuti anche al versamento del contributo assistenziale dello 0,72%, per una contribuzione totale del 30,72%.

Per i liberi professionisti, invece, l’aliquota contributiva previdenziale per il 2015:

  • aumenta dal 22% al 23,50%, nel caso di soggetti provvisti anche di altra tutela pensionistica obbligatoria o pensionati;
  • viene mantenuta nella misura del 27%, già in vigore negli anni 2013 e 2014 – cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale – qualora si tratti di soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non titolari di pensione.
    Ciò si riflette anche sul contributo minimo annuo che deve essere versato da quest’ultima categoria di iscritti al fine di maturare un’anzianità contributiva coincidente con tutto l’anno solare in cui sia stata svolta l’attività soggetta a contribuzione. Fermi gli importi indicati dalla circ. n. 27/2015 per le altre categorie, dall’applicazione al minimale di reddito stabilito per artigiani e commercianti (15.548,00 euro) dell’aliquota del 27,72% discende, infatti, un ammontare del minimale per l’accredito contributivo, pari, per l’anno in corso, a 4.309,91 euro.
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Luigi Blescia

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