L'Approfondimento Depositi IVA - Studio Blescia

Marzo 27, 20150

Depositi Iva – disciplina applicabile (circ. Agenzia Entrate 24.3.2015 n. 12).

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in argomento, riepiloga la disciplina dei depositi IVA di cui all’art. 50-bis del DL 331/93.

Facendo applicazione del contenuto della sentenza Corte di Giustizia UE 17.7.2014, causa C-272/13, Equoland, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’impossibilità di utilizzare i depositi IVA in modo “virtuale” (vale a dire in modalità meramente “contabile”), pre-scindendo dall’introduzione fisica della merce nel deposito.

L’irregolare introduzione in deposito, però, non può essere sanzionata con la richiesta dell’IVA all’importazione, qualora la stessa imposta sia già stata assolta al momento di estrazione dei beni mediante il meccanismo del reverse charge. La sanzione nella misura del 30%, di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, è conforme ai principi di proporzionalità enunciati dalla Corte di Giustizia.
Conformemente al disposto dell’art. 16 co. 5-bis del DL 185/2008, le prestazioni di servizi (manipolazioni usuali e operazioni di perfezionamento) effettuate sui beni custoditi nei depositi IVA si considerano materialmente eseguite nel deposito anche se materialmente eseguite nei locali limitrofi, senza tempi minimi di scarico, né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto (che potrebbe essere anche un container).

La base imponibile, relativa alle operazioni di estrazione dal deposito, deve essere determinata:

  • tenendo conto del corrispettivo relativo alle prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, rese sui beni in deposito;
  • facendo riferimento al valore dell’ultima transazione, nel caso di cessioni che precedono l’estrazione dal deposito IVA.
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Luigi Blescia

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