Estensione del “reverse charge” in ambito IVA Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Studio Blescia

Aprile 20, 20150

1 PREMESSA

La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), modificando l’art. 17 co. 6 e l’art. 74 co. 7 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) a nuove fattispecie.
Il “reverse charge” è uno speciale meccanismo in base al quale, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell’IVA, l’obbligo di assolvere l’imposta è in capo al cessionario o committente dell’operazione.
Il cedente o prestatore emette fattura senza esposizione dell’imposta e con la dicitura “inversione contabile”.
Il cessionario o committente integra la fattura ricevuta con applicazione dell’imposta dovuta e provvede ad annotarla sia sul registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Il meccanismo del “reverse charge”, per espressa previsione normativa, risulta applicabile alle sole operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA.
Con la circ. 27.3.2015 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali sull’estensione del “reverse charge” disposta dalla legge di stabilità 2015.

Di seguito si riepiloga la nuova disciplina del “reverse charge”, alla luce dei chiarimenti forniti.

 

2 SETTORE EDILE

2.1 AMBITO OGGETTIVO

La legge di stabilità 2015, inserendo la lett. a-ter) nell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, ha previsto l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” per le prestazioni di servizi di:

  • pulizia,
  • demolizione,
  • installazione di impianti,
  • completamento relativi ad edifici.

Per l’individuazione delle suddette prestazioni, ai fini dell’applicazione del meccanismo del “reverse charge”, si deve fare riferimento unicamente ai codici attività di cui alla Tabella ATECO 2007.
Il criterio opera in senso esclusivamente oggettivo, al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici.
Difatti, secondo quanto chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14, i soggetti passivi che rendono i servizi di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 applicano il “reverse charge” indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, vale a dire che svolgono un’attività ricompresa nella sezione F della Tabella ATECO 2007.

2.1.1 Servizi di pulizia

Per individuare le prestazioni rientranti nella nozione di “servizi di pulizia relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007:

  • pulizia generale (non specializzata) di edifici – codice 81.21.00;
  • altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali – codice 81.22.02.

Nell’individuazione delle prestazioni di “servizi di pulizia” riconducibili al meccanismo del “reverse charge”, resta ferma la condizione che si tratti di servizi riferiti esclusivamente ad edifici. Pertanto, devono ritenersi escluse dall’applicazione del “reverse charge” le prestazioni di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

2.1.2 Demolizione

Per individuare le prestazioni rientranti nella nozione di “servizi di demolizione relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nel codice 43.11.00 (“demolizione”) della Tabella ATECO 2007.

2.1.3 Installazione di impianti

Per individuare le prestazioni rientranti nella nozione di “servizi di installazione di impianti relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007:

  • installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) – codice 43.21.01;
  • installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) – codice 43.21.02;
  • installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione – codice 43.22.01;
  • installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) – codice 43.22.02;
  • installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) – codice 43.22.03;
  • installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili – codice 43.29.01;
  • lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni – codice 43.29.02;
    altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici) – codice 43.29.09.

2.1.4 Completamento di edifici

Per individuare le prestazioni rientranti nella nozione di “servizi di completamento relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007:

  • intonacatura e stuccatura – codice 43.31.00;
  • posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate – codice 43.32.01;
  • posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in
  • opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del “reverse charge”, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici) – codice 43.32.02;
  • rivestimento di pavimenti e di muri – codice 43.33.00;
  • tinteggiatura e posa in opera di vetri – codice 43.34.00;
  • attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) – codice 43.39.01;
  • altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici” – codice 43.39.09
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Luigi Blescia

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