Con Risoluzione del 31.08.2020 n. 48 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici (POS).
A chi spetta il credito d’imposta per le commissioni POS?
Il credito d’imposta spetta a esercenti attività di impresa, arte o professioni ed è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni con carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:“6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
Il credito d’imposta per le commissioni POS spetta:
- per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020;
- a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro;
ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, con modello F24 e attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Obblighi informativi e documentazioni
Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti con metodo di pagamento elettronico POS, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.
A tal fine, i prestatori di servizio devono fornire agli esercenti l’elenco completo delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
La documentazione da trasmettere all’Agenzia delle entrate e le modalità di trasmissione sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 181301 del 29.04.2020, mentre alle comunicazioni sopra indicate è stato dedicato il Provvedimento della Banca d’Italia 21.04.2020, che riporta le seguenti informazioni da trasmettere agli esercenti per via telematica entro il 20esimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento:
- l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito.
Ultime considerazioni sul credito d’imposta per commissioni POS
In ultimo si ricorda che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
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