Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall’impresa - Studio Blescia

Ottobre 8, 20150

1 PREMESSA

L’art. 2 co. 36-terdecies – 36-duodevicies del DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148, ha previsto alcuni interventi in materia di regime fiscale riguardante i beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011, data di entrata in vigore della suddetta L. 148/2011 (pertanto, a partire dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), in particolare:

  • per il socio/familiare costituisce reddito diverso (art. 67 del TUIR) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa;
  • i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.

Al fine di garantire l’attività di controllo, il co. 36-sexiesdecies dell’art. 2 del suddetto DL 138/2011 stabilisce che l’impresa concedente (sia individuale che collettiva) ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore devono comunicare all’Agenzia delle Entrate (Anagrafe tributaria) i dati relativi ai beni concessi in godimento.
Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento fiscale dovrebbe:

  • disincentivare l’utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
  • fornire dati utili per l’applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.

Inoltre, l’art. 2 co. 36-septiesdecies del suddetto DL 138/2011 prevede che l’Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata nei confronti dell’impresa.
Provvedimenti attuativi
Con i provv. 2.8.2013 n. 94902 e 94904, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative degli obblighi di comunicazione in esame, in sostituzione del precedente provv. 16.11.2011
n. 166485:

  • disciplinando distintamente la comunicazione relativa:
  • ai beni dell’impresa che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore;
  • ai finanziamenti e alle capitalizzazioni concessi all’impresa dai soci o familiari dell’imprenditore;
  • circoscrivendo l’ambito oggettivo delle comunicazioni, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, tenuto conto anche delle osservazioni delle associazioni di categoria.

Termini di comunicazione
Con il provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2014 n. 54581, è stata prevista una nuova scadenza per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni in esame:

  • entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • applicabile a regime, a decorrere dalle comunicazioni relative al 2013.

Tale termine ha lo scopo di agevolare l’adempimento, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e consentendo, quindi, di poter utilizzare i dati emergenti dalla dichiarazione stessa e dai bilanci relativi all’esercizio di riferimento.

La presente Circolare intende riepilogare i tratti essenziali degli obblighi di comunicazione in esame, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

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Luigi Blescia

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