Addio al Super ammortamento e all’Iper ammortamento: dal 1° gennaio 2020 il “Via” al nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali. I beni strumentali sono quelli che un’impresa acquista per un utilizzo pluriennale, come possono essere ad esempio un immobile, un macchinario, un computer, o accessori vari.
Chi può beneficiare del Bonus?
Tutte le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito, possono beneficiare del bonus investimenti in beni strumentali. Ci sono però degli aspetti importanti cui l’agevolazione finanziaria è subordinata:
- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d’imposta avrà una percentuale diversa, dal 6% al 40%, in base alla tipologia di investimento:
– Credito d’imposta 40% o 20% del costo per gli investimenti relativi a Industria 4.0;
– Credito d’imposta 15% del costo per servizi e software digitali;
– Credito d’imposta 6% del costo per investimenti in beni diversi dai precedenti (ex super ammortamento).
La nuova agevolazione, a differenza di super e iper ammortamenti, è fruibile anche da soggetti con partita iva a regime forfetario, ma esclude le imprese che si trovano in stato di:
- liquidazione volontaria
- fallimento
- liquidazione coatta amministrativa
- concordato preventivo senza continuità aziendale
- altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Investimenti inclusi ed esclusi dal Bonus
L’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.
Dunque, gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d’imposta sono nello specifico tre:
- Beni materiali strumentali nuovi “ordinari” (oggetti dell’ex super-ammortamento);
- Beni materiali strumentali nuovi secondo il modello Industria 4.0 (beni ex iper ammortamento);
- Beni immateriali (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).
Tutti i beni elencati devono ovviamente essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato Italiano. Vengono esclusi dalla suddetta agevolazione:
- veicoli e altri mezzi di trasporto
- beni con aliquote inferiori al 6,5%
- fabbricati e costruzioni
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti
Fruizione, inapplicabilità e adempimenti
1. Fruizione
Il credito d’imposta 2020 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 e spetta per i beni materiali in cinque aliquote annuali di pari importo, mentre per i beni immateriali in tre aliquote annuali. Per i beni materiali “ordinari” e per i beni “Industria 4.0” si può fruire del credito a decorrere dall’anno successivo rispettivamente a: quello di entrata in funzione dei beni e a quello dell’avvenuta interconnessione.
2. Inapplicabilità
Bisogna tener presente che, il bonus investimenti non può essere né ceduto, né trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale e che se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che l’impresa:
- sostituisca il bene originario con uno nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostituivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito di interconnessione.
3. Adempimenti
Inoltre, tutti i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, ai fini dei successivi controlli e a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; mentre, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Tra gli altri adempimenti documentali cui sono tenuti i soggetti beneficiari, troviamo la Comunicazione al MISE e la Perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, od un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Le considerazioni in merito al Bonus Investimenti in Beni Strumentali sono ancora tante. Per ricevere una consulenza e maggiori informazioni lo Studio Blescia è disponibile nei suoi uffici di San Severo (FG) e Cesena (FC).