1 PREMESSA
Con il decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 9.6.2015, sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015:
- in scadenza il 16.6.2015 o il 16.7.2015;
- in relazione ai contribuenti con studi di settore.
I nuovi termini si applicano solo per il 2015, in deroga alle scadenze ordinarie.
Inoltre, si ricorda che l’art. 3-quater del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, ha “messo a regime” il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
2 PROROGA DEI VERSAMENTI COLLEGATI ALLE DICHIARAZIONI
2.1 CONTRIBUENTI INTERESSATI
La proroga interessa i contribuenti tenuti ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, in scadenza il 16.6.2015, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).
Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:
- entro il 6.7.2015 (invece del 16.6.2015), senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2015 al 20.8.2015 (invece del 16.7.2015, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
2.2 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”
La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
2.3 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE O INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE
Come negli scorsi anni, rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano:
- cause di esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dalla dichia-razione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- cause di inapplicabilità degli studi stessi (es. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).
2.3.1 “Contribuenti minimi”
Analogamente agli scorsi anni, la proroga si applica anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011:
- se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore;
- ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione (art. 1 co. 113 della L. 24.12.2007 n. 244).
Pertanto, anche i “contribuenti minimi” possono beneficiare dei termini prorogati (6.7.2015, ovvero 20.8.2015 con lo 0,4%) in relazione al versamento:
- del saldo 2014 e dell’eventuale primo acconto 2015 dell’imposta sostitutiva del 5%;
- delle eventuali altre imposte derivanti dal modello UNICO 2015 PF (es. saldo e primo acconto dell’IRPEF relativa ad altri redditi).
2.3.2 Nuovi “contribuenti forfettari”
Il DPCM 9.6.2015 prevede espressamente l’estensione della proroga anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che applicano il nuovo regime forfettario, con imposta sostitutiva del 15%, introdotto dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015):
- se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore;
- ancorché siano anch’essi esclusi per legge dalla relativa applicazione (art. 1 co. 73 della L. 190/2014).
Pertanto, anche i nuovi “contribuenti forfettari” possono beneficiare dei termini prorogati (6.7.2015, ovvero 20.8.2015 con lo 0,4%) in relazione ai versamenti delle imposte derivanti dal modello UNICO 2015 PF.
2.3.3 Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro e fino a 7.500.000,00 euro
In assenza di uno specifico chiarimento ufficiale sul punto, deve però ritenersi che la proroga non sia applicabile in relazione ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569,00 euro, ma fino a 7.500.000,00 euro.
Tali contribuenti, infatti:
- sono tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applica-zione degli studi di settore, ma solo a fini statistici, allo scopo di raccogliere informazioni da utilizzare per l’evoluzione degli studi di settore;
- non sono soggetti all’attività di accertamento basata sull’utilizzo degli studi di settore;
- non sono quindi soggetti al controllo di congruità, né possono adeguarsi agli studi con effetto sulle imposte da versare.